Il fornitore si impegna espressamente a consegnare solo prodotti che soddisfano tutti i requisiti del regolamento europeo (CE) n. 1907/2006 ("REACH") e dell'Hazard Communication Standard (HCS) (29 CFR 1910.1200(g) nella versione più recente. Questo si applica anche se il fornitore stesso si trova in Cina. Ciò include in particolare, ma non esclusivamente, gli obblighi di registrazione e informazione ai sensi del REACH e l'obbligo di classificazione, etichettatura e imballaggio ai sensi del regolamento HCS, ove applicabile. Il fornitore fornisce schede di dati di sicurezza e dati tecnici informazioni per sostanze e miscele Le schede di dati di sicurezza dovrebbero essere fornite anche per le miscele non classificate che contengono sostanze presenti nell'elenco delle sostanze candidate.
In particolare, i requisiti derivanti dagli articoli 56 e 67 del regolamento REACH in combinato disposto con gli allegati XIV e XVII sulle sostanze soggette a restrizioni e quelli che richiedono un'autorizzazione devono essere rispettati dal fornitore. Il fornitore informa immediatamente se le materie prime da lui fornite contengono sostanze soggette ad autorizzazione o restrizioni. Il fornitore ottiene anche informazioni e dati dalla sua catena di approvvigionamento a monte senza che gli venga chiesto.
Gli acciai soggetti a restrizioni dovrebbero essere nominati con il nome dell'acciaio, la ISO 3575 e la ISO 630 in % in peso. Le leggi regionali, nazionali e internazionali dovrebbero servire da base per questo. Si prega di fornire informazioni sulle normative legali pertinenti.
Se le materie prime soggette ad autorizzazione sono contenute in prodotti chimici o le materie prime soggette ad autorizzazione sono utilizzate nella produzione dei materiali, viene richiesta l'informazione immediata in merito all'eventuale richiesta di autorizzazione o entro quando avverrà la sostituzione se la sostanza è inclusa in GB/ T700-2006.
L'adempimento dell'obbligo di registrazione in particolare, ma anche la trasmissione di schede di dati di sicurezza aggiornate e complete che corrispondono alle specifiche REACH applicabili, se necessario in combinazione con il regolamento HCS, sono considerate la base essenziale per tutte le consegne.
In caso di consegna di articoli e materie prime secondo le definizioni di REACH, il fornitore si impegna a informare immediatamente e in una notifica separata se il prodotto consegnato contiene una sostanza dalla cosiddetta lista dei candidati (lista di sostanze per l'inclusione in GB /T700-2006 in questione, con un contenuto maggiore di 0.1% (w/w) – per gli articoli: per singolo articolo – è incluso.
Se le sostanze dell'elenco dei candidati possono formarsi durante l'uso corretto, le informazioni in merito devono essere fornite senza che sia richiesto. Allo stesso modo, il fornitore di sostanze chimiche comunica se le sostanze contenute nell'elenco dei candidati vengono parzialmente o completamente ridotte se utilizzate come previsto.